ULEPE AGRIGENTO

Mission

Gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono divenuti articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai sensi del D.p.c.m. 84/2015 e il decreto 17 novembre 2015 che ne da attuazione, in particolare agli artt. 9 e 10, individua gli uffici distrettuali e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.

Il principale campo di intervento degli Uepe è l’esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione, a tal fine, elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi. Sono quattro le principali aree di intervento come indicato dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale:

  • attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e all’affidamento in prova al servizio sociale
  • attività di sostegno dei detenuti domiciliari e nell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione
  • attività di indagine sulla situazione individuale e socio – familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova. Su richiesta della magistratura di sorveglianza, curano le inchieste al fine dell’applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza
  • attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

Gli Uepe sono presenti sul territorio a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia:

  • con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio, per realizzare l’azione di reinserimento ed inclusione sociale;
  • con le forze di polizia, per l’azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica.

 

Probation

La Probation, secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa descrive l’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato, come indicato in:

Le amministrazioni europee compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell’esecuzione penale, condividono la definizione.

Nel nostro ordinamento si è soliti far rientrare nel sistema di probation istituti di diversa natura, aventi per denominatore comune il fatto di svolgersi nella comunità esterna e di richiedere attività ed interventi, tra cui il controllo, la consulenza e l’assistenza, volti al reinserimento sociale dell’autore di reato e a contribuire alla sicurezza pubblica.

Oltre alla “probation penitenziaria“, scelta dal legislatore con la legge 26 luglio 1975 n. 354 e con l’introduzione delle misure alternative alla detenzione che presuppongono l’esistenza di una condanna definitiva, compongono l’attuale sistema le sanzioni sostitutive, applicabili già con la sentenza di condanna, e una forma di “probation giudiziale“, innovativa nel settore degli adulti, e rappresentata dalla messa alla prova, consistente nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

Tra le sanzioni sostitutive è anche il lavoro di pubblica utilità che nel contempo afferisce anche alla messa alla prova.

 

Link utili

Misure di probation e sanzioni alternative in Europa

Convenzioni, accordi, protocolli

Decreti, circolari, provvedimenti e note

Statistiche

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Legge 28 aprile 2014 n.67

Legge 26 luglio 1975 n. 354